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Servizi ai cittadini

NUOVE MODALITA’ PER IL CAMBIO DI RESIDENZA

Scheda: Dal 9 maggio 2012

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

E' possibile effettuare il cambio di residenza on line, mediante la compilazione dell'apposito modello (reperibile nella sezione modulistica sottoriportata). I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi
  1. direttamente all'ufficio anagrafe di Villar Focchiardo negli orari di apertura al pubblico;
  2.  per raccomandata, indirizzata a: Comune di Villar Focchiardo, Ufficio Anagrafe, Via Conte Carroccio, 30 – 10050 VILLAR FOCCHIARDO (TO);
  3. .per fax al numero 011/9646283 allegando la carta d'identità del sottoscrittore;
  4.  per e-mail all'indirizzo anagrafe@comune.villarfocchiardo.to.it assicurandosi di ricevere successivamente dall'Ufficio conferma dell'avvenuta ricezione del documento, allegando la scansione della richiesta debitamente firmata con allegata la fotocopia del documento d'identità del richiedente);
  5.  tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: villar.focchiardo@pec.comune.villarfocchiardo.to.it (in tal caso non è necessaria la firma del sottoscrittore e la fotocopia della carta d'identità, a condizione che l'mail certificata sia inviata dall'indirizzo PEC del richiedente)
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B) VEDERE MODULISTICA.    PROSIEGUO DELL'ITER A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata. Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.   CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa: •nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione; •nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e a dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza; •nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza   già indicata.
 
­­­­­­­­­­­­­­­(*) art. 38 DPR 28/12/2000 N. 445: 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (*) Paesi membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Ufficio di competenza:DEMOGRAFICI, ELETTORALE, PROTOCOLLO, ARCHIVIO
Allegati: Dichiarazione di residenza-cambio indirizzo
Modello di trasferimento di residenza all’estero
Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea