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L'Art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 ha previsto l'istituzione dell'IMU in via anticipata e sperimentale a decorrere dal 2012, che sostituisce l'IRPEF, l'ADDIZIONALE REGIONALE e COMUNALE (per gli immobili non locati ) e l'ICI (Imposta Comunale Immobili ).
E' dovuta da tutti i possessori di immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare dove il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette.
La base imponibile, che è il valore su cui si applica l'aliquota, si ottiene nel modo seguente:
- Per i fabbricati iscritti in catasto:
rendita catastale x 1,05 (ossia rivalutazione del 5 per cento) x il moltiplicatore stabilito per legge, vale a dire:
- 160 per le unità immobiliari da A/1a A/9, C/2, C/6 e C/7 – abitazioni , magazzini, cantine, box auto e garage, tettoie aperte e chiuse;
- 140 per le unità immobiliaricat. C/3, C/4 e C/5 – laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro;
- 140 per le unità immobiliari cat. da B/1 a B/8 – collegi, case di cura e ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche e musei, cappelle ed orari non destinati all'esercizio pubblico del culto,magazzini sotterranei;
- 80 per le unità immobiliare cat. A/10 – uffici e D/5 – istituti di credito, cambi e assicurazioni
- 60 per le unità immobiliari da D1 a D/10 escluso D/5 – capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, fabbricati rurali strumentali;
- 55 per le unità immobiliari C/1 - negozi
- Per le aree edificabili l'imponibile è costituito dal valore commerciale.
Con Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 26/04/2012 è stata determinata la soglia del valore minimo per il 2012 da utilizzare in assenza di atti di trasferimenti (compravendita o successioni)
Si precisa che per il calcolo dell'acconto si utilizzano le aliquote base stabilite per legge, che sono le seguenti:
- 0,40% ( 4 per mille) per l'abitazione principale e relative pertinenze
- 0,20% ( 2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0,76% (7,6 per mille) per la totalità degli immobili
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze si detraggono € 200,00 (rapportati al periodo di tale destinazione ) + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8 figli corrispondente ad € 400) facente parte del nucleo famigliare, anagraficamente residente e dimorante.
Attenzione! Se un figlio convivente compie i 26 anni nel corso del 2012, i 50 euro di detrazione si applicano per dodicesimi solo fino al mese nel quale raggiunge i 26 anni (il mese si calcola se compie gli anni dopo il 16° giorno).
È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base (7,6‰) a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, delle sue pertinenze (1 per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) e dei beni strumentali all'attività agricola.
Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando l'allegato MODELLO F24, pagabile presso gli Istituti di Credito e Uffici Postali, con le seguenti modalità:
- immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze:
- Pagamento in due rate:
- 1^ RATA entro il 18/06/2012 pari al 50% dell'importo calcolato con l'aliquota base del 4‰ e detrazioni
- 2^ RATA entro il 17/12/2012 conguaglio con le aliquote che saranno stabilite dal Consiglio Comunale e dallo Stato.
- Oppure Pagamento in tre rate
- 1^ RATA entro il 18/06/2012 pari a un terzo dell'importo calcolato con l'aliquota base del 4 ‰ e detrazioni;
- 2^ RATA entro il 17/09/2012 stesso importo della 1^ rata;
- 3^ RATA entro il 17/12/2012 conguaglio con le aliquote che saranno stabilite dal Consiglio Comunale e dallo Stato.
- Attenzione! Chi si avvale di questa facoltà deve presentarsi presso l'Ufficio Tributi per la
ristampa del MODELLO F24;
- per tutti gli altri immobili, pagamento esclusivamente in due rate, per ciascuna delle quali si farà contestualmente un versamento allo Stato e uno al Comune, come da istruzioni per la compilazione del Mod.F24:
- 1^ RATA entro il 18/06/2012 pari al 50% dell'importo calcolato con l'aliquota base del 7,6‰;
- 2^ RATA entro il 17/12/2012 conguaglio con le aliquote che saranno stabilite dal Consiglio Comunale e dallo Stato.
Se la somma complessiva annua (acconto + saldo) da versare risulta uguale o inferiore a 12,00 Euro, la detrazione assorbe l'imposta, oppure gli immobili non risultano identificati al Catasto Urbano, non si dovrà effettuare alcun versamento e non si trova allegato il Modello F24.
Il Comune invierà ai primi di dicembre i conteggi per il pagamento del saldo.
Si precisa che la nuova normativa statale ha abolito la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e affini. Gli immobili che erano assimilati alla “prima casa”, pertanto, vanno considerati come “seconda casa”, come tale soggetti all'aliquota ordinaria per gli “altri immobili”, senza detrazioni.
Per i coniugi separati o divorziati si dispone che, ai soli fini dell'IMU, il versamento spetta al coniuge assegnatario che occupa fisicamente l'abitazione, pur non essendone il proprietario.
Nel Comune di Villar Focchiardo i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti da Imu in quanto ubicati in un territorio montano.
Entro il 30 novembre 2012 devono essere accatastati tutti i fabbricati risultanti al catasto terreni.
I contribuenti devono presentare la Dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato per decreto; non appena emanato tale decreto, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili presso l'Ufficio Tributi ovvero saranno scaricabili dal sito internet comunale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichia razione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Tel. 0119645025 interno 5
E mail : tributi@comune.villarfocchiardo.to.it
Sito internet : www.comune.villarfocchiardo.to.it |