La Regione Piemonte, con la D.D.969, a partire dal giorno 8 Aprile 2020 dichiara lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
L’art.10 comma 7 della Legge regionale n.1 5/2 0 1 8, prevede che:
“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della L.r 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producono faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”
L’art 13 della Legge regionale n.15/2018 prevede che:
“1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazioni di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della Legge 353/2000.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale)
Determina dirigenziale del 6 Aprile 2020 | DD 969 del 06.04.2020 |